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La figura del
Broker si è sviluppata in Italia a partire dalla fine degli
anni Settanta sul modello della consolidata esperienza dei
paesi anglosassoni. Il primo riconoscimento ufficiale è
avvenuto con l’istituzione dell’Albo Professionale di
categoria con la Legge n° 792 del 20/11/1984.
Il Broker, come ben definito dall’art. 1 della citata legge,
è la persona fisica o la società che esercita
professionalmente l’attività finalizzata a mettere in
diretta relazione soggetti che intendano provvedere con la
sua collaborazione alla copertura assicurativa dei propri
rischi, con imprese d’assicurazione o riassicurazione (alle
quali non deve essere vincolato da impegni di sorta),
assistendoli nella determinazione del contenuto dei
contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed
esecuzione.
Proprio questa sua indipendenza gli consente di poter
proporre il meglio di quanto offerto dal mercato
assicurativo, nazionale ed estero, sia in termini di
condizioni che di costo, nell’interesse del proprio cliente.
Va inoltre tenuto in debita considerazione che il potere
contrattuale del Broker è normalmente maggiore di quello di
singole Agenzie, che sono vincolate dalle strategie
commerciali delle Compagnie per le quali operano.
Il Mandato di Brokeraggio rilasciato dal cliente al Broker è
la base del rapporto. Legittima il Broker a curare gli
interessi del cliente presso le Compagnie di Assicurazione.
Il Know How in tutti i settori assicurativi deve essere
elevato per competere con la concorrenza. La conoscenza del
mercato nazionale ed estero è fondamentale per potersi
rivolgere a Compagnie leader nei singoli rami, consentendo
di ottenere per il Cliente le migliori condizioni
Il Servizio di Brokeraggio è conseguentemente una attività
altamente professionale di intermediazione e di gestione
globale delle coperture assicurative messa a disposizione
della clientela.
Prevede l’ottimizzazione dei costi, lo studio delle
problematiche assicurative in genere e quello di nuovi
prodotti assicurativi specifici, la gestione dei sinistri,
sollevando il cliente da ogni incombenza relativa alla
gestione delle problematiche assicurative.
La remunerazione del Broker è completamente a carico delle
Compagnie, le quali riconoscono commissioni concordate sui
singoli affari conclusi, senza oneri aggiuntivi a carico del
cliente.
Ciò salvo il caso di richiesta di specifiche consulenze, non
finalizzate alla successiva sottoscrizione di contratti
assicurativi. In tal caso il Broker può richiedere il
pagamento di una parcella, come da preventivi accordi, per
il lavoro svolto.
I Clienti ai quali è destinato il Servizio di brokeraggio
sono non solo le aziende industriali, commerciali, di
servizi ed Enti pubblici che necessitano di verificare la
propria posizione assicurativa in relazione alle proprie
problematiche aziendali, ma anche i titolari delle stesse o
genericamente persone fisiche. In ogni caso si procederà a
formulare valide proposte di coperture assicurative nei vari
rami, secondo segnalate ed accertate esigenze. |