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RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI
Individuazione
Questo tipo di responsabilità può essere attribuito verso:
dipendenti operatori non dipendenti (consulenti,
professionisti a contratto et similia) clienti altri
soggetti non in rapporto diretto e/o estranei appaltatori e
subappaltatori.
Sussiste inoltre, ancorché non sempre riconducibile a
responsabilità diretta o indiretta della Società:
• responsabilità incrociata tra i vari soggetti sopra
elencati
• responsabilità personale dei singoli verso soggetti
diversi o della stessa specie
• responsabilità di appaltatori e subappaltatori verso terzi
(R.C. da committenza)
• responsabilità di appaltatori verso altri appaltatori.
L'area di rischio a carico del Cliente è in funzione dunque:
• delle leggi vigenti
• dei contratti di appalto dei lavori
che dovranno essere analizzati congiuntamente con gli uffici
preposti per avere un quadro completo della struttura
operativa del cliente e dei rischi ad essa connessi.
Valutazione dei rischi
In ambito di responsabilità civile è fondamentale l'attività
di tutela della responsabilità sotto il profilo formale nei
contratti di fornitura e/o di appalto.
La valutazione del danno potenziale è molto più complessa,
in quanto gli eventi che possono arrecare danni a terzi sono
talvolta imponderabili sia nella loro manifestazione, sia
nella loro entità.
Pertanto il criterio da adottare è quello del “Massimo Danno
Possibile”.
Per giungere al massimale corrispondente a tale danno
potenziale occorre partire dal valore persona e
moltiplicarlo per il numero massimo ipotizzabile di persone
esposte contemporaneamente a danni.
RESPONSABILITA’ CIVILE di AMMINISTRATORI e SINDACI
(di grande interesse per aziende ed Enti)
È la conseguenza di violazione colposa di obblighi derivanti
dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto
costitutivo, dallo statuto sociale, dalle deliberazioni
assembleari che abbia cagionato un danno economico a terzi,
compresi i Soci del Contraente e le Società collegate come
definite ex art. 2359 C.C.
Questo rischio può essere coperto tramite specifica polizza
di assicurazione, che viene rilasciata per Amministratori e
Sindaci di S.p.A. anche a capitale pubblico.
La copertura è duplice:
A) per Amministratori e Sindaci
B) per l'azienda, per eventuali somme che siano state
anticipate a terzi per fatti colposi commessi da
Amministratori e Sindaci.
La polizza tiene indenne l'azienda Contraente nonché i
propri Amministratori e Sindaci dai danni provocati da:
1) Azione individuale del socio (art. 2395 C.C.).
2) Azione individuale del terzo (art. 2395 C.C.).
3) Azione sociale di responsabilità (art. 2393 C.C.).
4) Responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394 C.C.).
5) Azione proposta dall'Amministratore Giudiziario nominato
ai sensi dell'art. 2409 C.C. o dal Pubblico Ministero per
sospette o gravi irregolarità nell'amministrazione.
6) Azione proposta dal Curatore Fallimentare.
7) Richiesta avanzata dal Commissario Liquidatore.
8) Azione da parte del Commissario nelle procedure di
amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.
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